Recuperare crediti all’estero diventa sempre più facile

|
Autore:
2 min.

La posizione dei creditori con crediti all'estero è migliorata a seguito di una rivisitazione del regolamento Bruxelles. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 10 gennaio, 2015. Bruxelles I determina la competenza del tribunale in caso di controversie transfrontaliere. La rivisitazione del Regolamento ha conseguenze importanti per il recupero crediti internazionale e dovrebbe contribuire a un completamento più rapido dei reclami e contenziosi. Cosa significano questi cambiamenti per le persone che hanno un contenzioso con un partner commerciale all’estero? Discuteremo le due revisioni più importanti qui di seguito.

In caso di controversia con un partner all'estero, ambedue le parti potrebbero voler portare la questione davanti al giudice nel proprio paese. Se il contenzioso è già in esame da un altro giudice, questa situazione si chiama litispendenza. Secondo la precedente versione del Regolamento, il giudice che era stato inizialmente designato, doveva prima valutare la sua competenza per decidere il caso. Finché non era stata presa tale decisione, l'altra corte non poteva iniziare a prendere in considerazione il caso.

Immaginate di avere un contenzioso con un cliente in Olanda e che, per chiara statuizione delle parti, la corte italiana è quella competente. Se il vostro partner commerciale olandese portasse la questione davanti ad un tribunale olandese prima che il caso fosse portato in un tribunale italiano, il giudice italiano avrebbe dovuto rinviare la sua decisione lasciando al giudice olandese, prima adito, la decisione sulla sua competenza. Questo rende la litispendenza un mezzo spesso utilizzato per rallentare il contenzioso internazionale.

Secondo la nuova versione del Regolamento, non prevale il giudice che è stato inizialmente selezionato, ma il giudice che è stato scelto dalle parti. In altre parole, se è stato concordato per iscritto che il giudice del proprio paese è competente, il nuovo regolamento Bruxelles I impedirà interruzioni di questo tipo. Ovviamente, è essenziale che si documentino chiaramente e inequivocabilmente gli accordi riguardanti la scelta del tribunale competente con il partner internazionale. Solo allora si sarà in grado di beneficiare di procedure più veloci con minimi danni per voi.

Altro importante aspetto della nuova versione del Regolamento, è l’abolizione dell’ exequatur. Immaginate di avere un contenzioso con una controparte francese e che un giudice italiano ha emesso una sentenza di condanna nei confronti della controparte francese. Secondo l'originale regolamento Bruxelles I, le decisioni giudiziarie possono essere eseguite solo a condizione che il giudice del paese del vostro partner commerciale riconosca la sentenza e rilasci una dichiarazione di esecuzione. Questa procedura si chiama exequatur. Nel nostro esempio, il giudice francese avrebbe dovuto completare varie formalità prima che la decisione del tribunale italiano potesse essere eseguita. Questi passaggi burocratici nel regolamento originale di Bruxelles I potrebbero seriamente rallentare l'esecuzione di una decisione del tribunale.

La nuova versione del Regolamento ha rimosso questo passaggio burocratico per l’esecuzione delle sentenze emesse da tribunali Europei; una dichiarazione del giudice nel paese del debitore non è più necessaria. In futuro, si potrà portare in esecuzione una decisione del tribunale italiano direttamente ad un ufficiale giudiziario francese, come nel nostro esempio, e chiederne l'esecuzione senza previa richiesta al giudice francese di un certificato di esecutività. Tuttavia, si deve tenere in conto che l'abolizione della procedura di exequatur si applica solo alle procedure giudiziarie iniziate dopo il 10 gennaio 2015.

La rivisitazione del Regolamento Bruxelles I è un passo in avanti verso contenziosi semplificati ed efficienti tra gli Stati membri dell'UE. Per beneficiare appieno del Regolamento, è necessario formulare accordi chiari con i vostri partner commerciali sulla competenza del tribunale da adire nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie.